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ACUSTICA CIVILE E AMBIENTALE

Attività di certificazione energetica e acustico ambientale, edilizia ed industriale.

Certificazione acustica e ambientale
  • Certificazione energetica degli edifici ACE
  • Riqualificazione energetica
  • Consulenze energetiche
  • Detrazioni fiscali IRPEF 55%
  • Detrazioni fiscali IRPEF 36%
  • Calcoli e studi termici energetici
  • Studi fattibilità
  • Pannelli solari e fotovoltaici
  • Calcolo termico per isolamento
  • Rilevazioni in opera con termoflussimetro
  • Progetto impianti termici
  • Relazione tecnica ex legge 10/91
Attività acustica
  • Misure fonometriche in ambiente esterno ed abitativo
  • Misure di emissioni acustiche di macchine o apparecchiature D.Lgs 262 del 4/09/02
  • Misure di requisiti acustici passivi di edifici e loro componenti
  • Bonifica acustica e acustica tecnica
  • Valutazione previsionale di clima acustico (L.447/95)
  • Previsione e valutazione d’impatto acustico
  • Progettazione fonoisolante
  • Valutazione dei requisiti acustici passivi (DPCM 5/12/97)
  • Determinazione requisiti acustici locali intrattenimento (discoteche, locali di spettacolo, circoli privati, disco bar, cinema, teatri) in base al DPCM215/99
CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTISTICA L.37/08 - ACUSTICA AMBIENTALE

Dichiarazione di conformità degli impianti

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione di tutti gli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione in assenza di tali certificati.

Cos’è la Dichiarazione di Conformità?

Al termine dei lavori, il responsabile dell’impresa che ha modificato o installato l’impianto, rilascia al committente > Il committente è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall’entità o dall’importo. Esso può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un’azienda, un ministero nel caso di un lavoro pubblico. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Diventa committente, anche per piccoli lavori, chi:

  • ha la necessità di costruire un fabbricato di civile abitazione o a scopo produttivo;
  • possiede un immobile da ristrutturare;
  • amministra un condominio;
  • è incaricato da una amministrazione (nella sua qualità di funzionario) in caso di opera pubblica.
  • commissiona un programma informatico

> la dichiarazione di conformità.Questo documento è composto dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se dovuti).

Nel caso in cui l’ intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità dell’impianto. La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.

Il certificato di conformità degli impianti:

  • E’ necessario per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
  • E’ necessario per ottenere il certificato di agibilità
  • Non è più necessario allegarlo al rogito (ma è opportuno specificare se l’impianto è “a norma”)

Cos’è la Dichiarazione di Rispondenza DIRI

Nel caso di il cui certificato di conformità non sia più reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell’impianto alla normativa.

Quando un impianto si può considerare a norma?

Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti non a norma ma disciplina gli interventi su impianti esisistenti e la realizzazione di nuovi. Per considerare un impianto a norma bisogna definire in quale epoca è stato realizzato o modificato.

Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati , rispondevano alle disposizioni esistenti in quell’epoca. Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni. In particolare un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’ origine dell’impianto e protezione con interruttore differenziale.

Quali Obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili

La normativa, prima della modifica effettuata con il DL 112/08, prevedeva che ,al momento del trasferimento dell’ immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario. Inoltre andava prevista una “clausola di garanzia” con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti. Attualmente questi obblighi (inseriti nell’ articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08. Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008. In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la “non conformità” degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è preferibile specificare nell’atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza alle norme.

Quali obblighi del committente o del proprietario dell’immobile

Il proprietario di un immobile (anche di un unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l’obbligo di affidare l’incarico ad un’ impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 e registrata alla Camera di Commercio. In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall’impresa. Quest’ultima rimane comunqueresponsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato. Entro 30 giorni dall’allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all’ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza. L’obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kw in caso di immobili con destinazione residenziale). In caso di mancato invio, l’ente distributore sospende la fornitura.

Vediamo la Progettazione degli impianti

L’ art. 5 disciplina la progettazione degli impianti definendo come progettista “un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifica competenza”. Il progetto va presentato allo sportello unico dell’edilizia e deve essere realizzato secondo la “regola dell’arte” ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione .Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni planimetrici e gli schemi dell’impianto.

Il progetto va eseguito principalmente nei seguenti casi:

  • Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali se superiori a 400mq
  • Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di  6 kw
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6kw
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
  • Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
  • Impianti di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
  • Impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora
  • Impianti del gas aventi canne collettive ramificate
  • Impianti del gas aventi portata termica  superiore  a  50  kw
  • Impianti antincendio se inseriti in un’attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi

Gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati se:

  • dotati di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti all’origine  dell’impianto
  • dotati di protezione contro i contatti diretti
  • dotati di  protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con interruttore differenziale

Cosa dice il Decreto ministeriale 37/2008

FINALITA’
Il DM 37/08 persegue l’incolumità pubblica e la sicurezza delle persone in particolare per evitare incidenti domestici. Il regolamento abroga alcune leggi e parte della Legge 46/90 che fino al 2008 è stata la base normativa per laprogettazione e l’installazione degli impianti attuando le direttive europee in materia. Il decreto si applica agli impianti che servono gli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto 37/08 non disciplina gli impianti che sono interessati da specifica normativa europea e, nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. La classificazione degli impianti è la seguente:

  • energia elettrica
  • radiotelevisivo
  • climatizzazione e ventilazione
  • idrico-sanitario
  • gas
  • sollevamento (ascensori, montacarichi, etc)
  • antincendio

COSA SONO LE IMPRESE ABILITATE (art. 3)

Sono coloro che possono intervenire, modificare o installare gli impianti. Per ottenere l’abilitazione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali. L’importanza dell’ iscrizione è dovuta al fatto che colui che commissiona l’intervento sull’impianto è direttamente responsabile della scelta dell’impresa. Per ottenere l’abilitazione ed il relativo “certificato di riconoscimento” è necessario che il responsabile tecnico o l’imprenditore individuale possegga specifici requisiti tecnico professionali (art. 4) che consistono in studi specifici o in esperienza pluriennale nel settore.

Quali Sanzioni applicate

Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte. Anche i progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme. Al fine di ottenere il certificato di agibilità puoi contattarci e verificare la correttezza e validità della dichiarazione di conformità

Geom. Bellone Rosario

ACUSTICA AMBIENTALE - PREVISIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO

L’acustica (dal greco ἀκούειν, “udire”) è quella branca della fisica che studia il suono, le sue cause – le onde di pressione-, la sua propagazione e la sua ricezione. In un’accezione più generale, l’acustica comprende anche lo studio degli infrasuonie degli ultrasuoni, che non sono percepibili dall’uomo attraverso l’udito, ma si comportano – da un punto di vista fisico – nello stesso modo. Più in generale, si intende talvolta con acustica lo studio delle vibrazioni meccaniche nei mezzi materiali. FONTE WIKIPEDIA

Di fatto questa relazione previsionale di impatto viene richiesta per il rilascio della concessione edilizia di nuovi impianti e infrastrutture produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
Viene chiesta anche al momento delle domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive e ricreative o al momento del cambio di gestore o all’ampliamento delle stesse. E’ un documento ufficiale che tutela tutte le figure in gioco (il titolare dell’attività, il comune e i vicini dell’attività stessa). L’analisi previsionale di impatto acustico viene richiesta in base all’articolo 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/95, la relazione conclude uno studio che analizzi e preveda l’effetto del suono generato da un’attività o infrastruttura sul territorio circostante.
Molte regioni hanno dato specifiche supplettive sull’argomento: la Lombardia per esempio le ha specificate nella legge regionale n.10 del 10 agosto 2001 con specifiche nel dgr 8313 dell’8 marzo 2002. La legge quadro nazionale comunque specifica che il Comune eserciti le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza delle disposizioni contro l’inquinamento acustico, di fatto obbliga i Comuni a verificare che tutte le attività potenziali fonte di rumore abbiano una relazione tecnica di impatto acustico ambientale (VIAA) e che la perizia contenga quanto richiesto dalle leggi vigenti in materia: DM 16/03/98 Allegati B e D, ecc.

Cos’è lo studio previsionale di clima acustico?

La valutazione previsionale di clima acustico viene richiesta in base all’articolo 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/95, la relazione conclude uno studio con misure fonometriche che analizzi il clima,ovvero’fotografi’ la situazione del livello sonoro esistente in un’area specifica e faccia una serie di verifiche tecniche. Molte regioni hanno dato specifiche suppletive sull’argomento: la Lombardia per esempio le ha specificate nella legge regionale n.10 del 10 agosto 2001 con specifiche nel dgr VII/8313dell’8 marzo2002. Di fatto questo studio previsionale impone di controllare che il clima della zona non sia acusticamente inquinato, viene richiesto dai comuni per il rilascio della concessione edilizia di: scuole e asili nido,ospedali,case di cura e di riposo,parchi pubblici urbani ed extra urbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere potenzialmente inquinanti (p.e.strade, fabbriche-le opere e costruzioni per cui viene richiesto lo studio previsionale di impatto acustico)

Si ricorda che le opere acusticamente inquinanti sono: ‘aeroporti e simili,strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E(strade urbane di quartiere) e F(strade locali), discoteche,circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia’. Lo studio di clima acustico deve essere eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto da una Regione Italiana. Nel caso di spazi per la musica professionali si possono effettuare delle verifiche ulteri sul clima acustico che vanno oltre quanto richiesto dalla legge: queste sono importanti nella valutazione di una nuova location, per capire la qualità di sale già esistenti, fare valutazioni su ampliamenti o l’aggiunta di nuove iniziative e attività,etc.

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