SMALTIMENTO RIMOZIONE AMIANTO
SMALTIMENTO CONTROLLO VERIFICA BONIFICA AMIANTO – RIMOZIONE ETERNIT
Amianto – Eternit – Obblighi
Chi sono i detentori?
Privati Cittadini proprietari di Immobili, anche se affittati;
Proprietari di Aree Dismesse e Siti Abbandonati;
Amministratori di Condominio o di Multiproprietà;
Gestori di Patrimoni Immobiliari;
Datori di lavoro.
Quali sono i Loro Obblighi?
Per Tutti, ricercare Tutte le presenze di amianto all’interno della proprietà;
Per Tutti, valutare lo stato di tali presenze in termini di tipologia di manufatto, quantità, livello di rischio, mediante analisi di laboratorio;
Per Tutti, redigere le schede previste dalla Normativa Regionale e trasmetterle alla A.S.L.;
Per Tutti, eseguire interventi di messa in sicurezza, se necessari;
Per Tutti, programmare la bonifica nel tempo, eventualmente accedendo a fondi comunali resi disponibili;
Per i datori di lavoro, etichettare le presenze in maniera chiara per i dipendenti;
Per i datori di lavoro, nominare un Responsabile dell’Amianto;
Per i datori di lavoro, redigere procedure di manutenzione e sicurezza per i dipendenti;
Per Tutti, riverificare lo stato dei materiali con cadenza 1/3 anni.
La legislazione sull’amianto ha una storia relativamente lunga, ma è a partire dagli anni novanta che il panorama si arricchisce notevolmente concentrandosi su tre aspetti fondamentali:
– protezione dei lavorati
– cessazione dell’impiego
– protezione dell’ambiente di decontaminazione e bonifica delle aree inquinate
Il datore di lavoro e/o il proprietario dell’immobile hanno l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto negli edifici (ai sensi del D. M. del 6 settembre 1994), qualora venga riscontrata la presenza di amianto, il proprietario dell’immobile (o il responsabile dell’attività che si svolge nell’edificio) deve attuare un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti compromessi al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Al soggetto attiene la responsabilità di valutarne il rischio (come previsto dal D.Lgs. 257/06) o demandare l’incarico a personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica da trasmettere all’ASL competente.
Il proprietario dell’immobile e/o il datore di lavoro deve:
– nominare un responsabile del controllo e del coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto (MCA);
– documentare ubicazione MCA apponendo avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente sottoposto a sollecitazioni;
– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare una sollecitazione dei MCA predisponendo una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione di cui dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
– fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
– nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali.
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) pubblicato in data 17 gennaio 2006, si prefigge la completa eliminazione della sostanza amianto dal territorio nel tempo massimo di un decennio (entro gennaio 2016): il censimento (mod. auto notifica NA/1) costituisce allora un atto preliminare doveroso, al fine di consentire un monitoraggio del materiale nel corso degli anni, mentre si procede alla sua progressiva distruzione. Infatti già precedentemente il DPR 257/92obbligava gli amministratori e i proprietari di immobili a denunciare alle ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/03 (art. 1 comma 1) ha esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento amianto. Gli obbiettivi strategici del piano sono i seguenti:
Il censimento e la mappatura dei siti con amianto deve essere completata entro 3 anni all’approvazione del PRAL.
Tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto devono adoperarsi affinché l’amianto, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni dall’entrata in vigore del PRAL.
La Regione provvede alla valutazione di eventuali metodi alternativi, già sperimentati, di smaltimento dell’amianto.
I proprietari dei siti con amianto, in attesa di procedere con la bonifica, devono provvedere alla loro messa in sicurezza.
I siti dismessi con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche devono essere messi in sicurezza e non utilizzati sino a quando la bonifica non è stata completata nei tempi e con le procedure concordate con gli organi competenti.
Qualora ci fosse l’intervento sostitutivo per la bonifica dei siti con amianto, i Comuni competenti devono provvedere ad istruire ed attuare la procedura per il recupero delle spese di bonifica e di smaltimento.
Ai fini della sorveglianza sanitaria viene istituito presso il Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del PRAL, il «Registro dei lavoratori esposti o ex esposti all’amianto», sulla base del modello individuato dalla Direzione Generale Sanità. Entro lo stesso periodo la Direzione Generale Sanità, adotta, sulla base delle evidenze scientifiche mediche e di prevenzione (EBM-EBP), il «Protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti o ex esposti all’amianto». La sorveglianza sanitaria dovrà essere attivata entro un anno dall’entrata in vigore del PRAL a partire dai lavoratori ex esposti che, in possesso dei requisiti, ne abbiano fatto richiesta.
Ogni anno, a novembre, la Regione indice una conferenza regionale sull’amianto al fine di: – conoscere la situazione dell’amianto presente in Lombardia; – conoscere la situazione epidemiologica delle malattie asbesto correlate in Regione Lombardia; – valutare lo stato di avanzamento del PRAL e prendere i conseguenti provvedimenti se vi fossero ritardi nell’attuazione.
Sulla base del Piano Regionale Amianto, molte Province e Comuni hanno precedentemente emanato regolamenti in cui si obbligano i proprietari di immobili al censimento degli stessi verificandone la presenza di materiali contenenti amianto. (vedasi Algoritmo regionale per la valutazione del rischio) Per evitare di imbattersi nel rischio di incorrere in sanzioni amministrative, Vi invitiamo a contattarci senza impegno, per meglio identificare la reale situazione ed eventualmente fissare un appuntamento per effettuare il censimento.
Geom. Bellone Rosario
LE FIGURE CHIAVE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE - IL COORDINAMENTO
Esistono due tipologie di incarichi professionali relative al coordinamento per la sicurezza nei cantieri:
– il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che ha il compito di:
- pianificare le misure necessarie a tutela di salute e sicurezza
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- predisporre il fascicolo con le caratteristiche dell’opera
– il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che deve:
- verificare l’applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC;
- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere;
- organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni o allontanare lavoratori che non operano in sicurezza.
VEDI: https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/23-master-category/cat-servizio-imprese/2271-regole-di-comportamento-dei-coordinatori-della-sicurezza-nei-cantieri-edili.html
GUIDA INTERATTIVA PER IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il committente viene definito dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”.
Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio:
- in qualità di proprietario di una villetta affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna
- in qualità di locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno
- in qualità di amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri
- in qualità di titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale
- in qualità di proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa
Il committente ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente, come ad esempio:
- designare il coordinatore per la sicurezza se necessario
- accertare i requisiti del coordinatore
- trasmettere il P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta
- etc.
Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con i vari ordini professionali, ha pubblicato qualche tempo fa una guida interattiva molto utile, con l’intento di fornire ai Committenti e ai Responsabili dei Lavori uno strumento operativo basato su domande e risposte, che li supporti negli adempimenti e negli obblighi previsti dalla legge.
Il documento è strutturato in forma interattiva, con domande e risposte e fornisce informazioni sui ruoli e le responsabilità del committente sia in caso di lavori pubblici che privati. Sarà sufficiente rispondere ai semplici quesiti e seguire l’iter proposto, per essere in regola con gli adempimenti.
Alla fine della guida sono presenti modelli utili al committente, quali:
- notifica preliminare
- comunicazione dell’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale
- comunicazione nominativi del Coordinatore per la sicurezza
- modelli di incarico professionale