Chi vuole fare valere le Sue ragioni prima di andare dal Giudice deve obbligaroriamente e preventivamente esperire una “mediazione” per tentare una “conciliazione” ! Cosa è? Quanto costa la mediazione? Quali vantaggi ha?
La materia “Mediazione–Conciliazione” se portata avanti con l’aiuto di esperti professionisti può fare risparmiare consistenti spese legali e giudiziarie. La Mediazione Conciliazione trova ampia applicazione nei conflitti relativi ad immobili (in materia di condominio, di compravendita, di mediazione, di usufrutto, di donazione, di divisione anche ereditaria, di successioni ereditarie, di patti di famiglia, di locazione, di comodato, di affitto di aziende etc.).
GENESI: Inquadramento normativo
Il decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 ha previsto l’istituzione degli Organismi di Mediazioni (OdM ) in cui opera il “mediatore-conciliatore ” allo scopo di alleggerire i Tribunali dai carichi ed arretrati.
La Mediazione-Conciliazione rappresenta un tentativo obbligatorio finalizzato a trovare un accordo fra due o più litiganti al fine di evitare e prevenire una causa civile. Dal 20 marzo 2012 è obbligatoria per le materie sopra indicate (per le materie non indicate è facoltativa ); ha una durata massima di 4 mesi: ha natura compositiva se termina con un accordo raggiunto autonomamente dalle parti o su proposta del mediatore; al contrario il tentativo potrebbe non dare frutti e confluire in un verbale che dia conto del risultato negativo.
Esemplificando , ROSSI, prima di iniziare una causa ritenendosi danneggiato da BIANCHI deve verificare con la controparte, (e con l’aiuto del conciliatore) se c’è la possibilità di un accordo; se l’accordo non si trova, pazienza, ROSSI potrà attivare la causa che aveva premeditato senza che il tempo dedicato alla mediazione incida sui termini di prescrizione.
La somma pagata, se la controversia conciliata positivamente verte su un valore inferiore a 50.000 euro verrà praticamente recuperata integralmente in sede di dichiarazione dei redditi deducendola dalle imposte da pagare.
All’atto della presentazione della domanda di conciliazione si dovranno depositare i documenti a sostegno delle proprie ragioni tal che il Mediatore-Conciliatore possa studiare il fascicolo. L’OdM provvederà a convocare le parti e/o il consulente e fissare il luogo e la data dell’incontro per esperire il tentativo bonario.
Nel luogo stabilito per la mediazione le parti troveranno un mediatore-conciliatore che informerà gli utenti sul significato della Mediazione, sui benefici, su come si svolgerà la procedura, sulla possibilità di abbandonare la seduta in ogni momento, etc,. Pazientemente sentirà le parti congiuntamente e/o separatamente alla ricerca dei punti di contrasto e di quelli di contatto cercando pazientemente di avvicinare i primi ai secondi. Se le parti si trovassero in difficoltà il conciliatore potrà formulare una sua proposta che le parti potranno accettare o meno. Insomma la massima libertà di dire, di contraddire, di proporre o interrompere.
Il tutto si concluderà con un verbale positivo (cui bisognerà dare esecuzione) o negativo nel qual caso ogni parte potrà iniziare la causa in Tribunale.
La prassi dimostra che spesso le parti, ben rappresentate, entrano scettiche ed escono soddisfatte: eventuali scuse, leali ammissioni, disponibilità a continuare i rapporti economici sospesi, la possibilità di recuperare le perdite con nuovi affari da gestire insieme, scambio di concessioni e di agevolazioni esterne al caso, compensazioni economiche anche indirette, e altre soluzione “a fantasia“ possono convincere a rivedere atteggiamenti aggressivi ed ostili. Mentre nel giudizio ordinario l’oggetto dello scontro è quello ed una parte cercherà di primeggiare sull’altra , nella conciliazione si privilegia un accordo finale reciprocamente soddisfacente anche tramite concessioni che nulla hanno a che fare con l’oggetto del contendere.
In ogni caso se una parte non trovasse soddisfazione potrà in ogni momento interrompe ed abbandonare la mediazione conscio che il tempo dedicato al tentativo di conciliazione non viene conteggiato ai fini prescrizionali ( per schematizzare, è come se durante la Mc si fermassero le lancette degli orologi)
L’Alto valore aggiunto della conciliazione sta nella soddisfazione che le parti ricevono dall’ascolto, dalla possibilità di spiegare dettagliatamente le proprie ragioni all’altro, ed in particolare dalla segretezza.
Tutto quello che le parti congiuntamente si diranno o separatamente confideranno al Conciliatore non uscirà dalla Camera di Conciliazione né potrà essere mai utilizzato come prova a danno o svantaggio della controparte. Il Conciliatore è fra l’altro espressamente tenuto al segreto professionale e se derogasse nulla varrebbe quanto da lui rivelato salvo risultare passibile di sanzioni pesanti anche penali per violazione del segreto medesimo.
Le spese (queste spese sono deducibili dall’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, cosa che rende nella stragrande maggioranza dei casi, ossia fino a 50.000 euro, praticamente gratuita la mediazione)
Le parti devono anticipare ad inizio del procedimento euro 40 (spese di segreteria che vanno perse) ; dovranno poi pagare le spese di mediazione all’ OdM liberamente scelto preferito orientativamente secondo la tabella qui sotto riportata. Queste sono totalmente o parzialmente recuperabili in sede di dichiarazione dei redditi.
Valore minimo della lite Valore massimo Compenso per ciascuna parte
0 a 1.000 65
da 1.001 a 5.000 130
da 5.001 a 10.000 240
da 10.001 a 25.000 360
da 25.001 a 50.000 600
da 50.001 a 250.000 1.000
da 250.001 a 500.000 2.000
da 500.001 a 2.500.000 3.800
da 2.500.001 a 5.000.000 5.200
oltre 5.000.000 a senza limiti 9.200
Mediazione: agevolazioni fiscali.
Le agevolazioni fiscali spettano sia a persone fisiche che alle società visto che l’art. 2 del D.lgs 28/2010 cosi’ riporta ”Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.”
Il decreto prevede 3 tipi di agevolazioni:
1–una esenzione completa di tutti gli atti del procedimento dall’imposta di bollo;
2–una esenzione (fino a 50.000 di valore) del verbale di conciliazione dall’imposta di registro;
3–il riconoscimento di un credito di imposta sulle indennità pagate all’Organismo di Conciliazione.
Le prime due agevolazioni sono regolamentate dall’articolo 17 del D.lgs. 28/2010, mentre l’ultima è dettata dal testo dell’articolo 20.
Il punto 1) e 2) si commentano da soli mentre merita un approfondimento il punto 3) che tratta di “credito di imposta” sancendo in fatto che tutto od in o parte di quanto pagato all’OdM è deducibile dall’imposta ( si badi bene dall’imposta e non dall’imponibile) il che sta a significare che “se per una controversia di 25.000,00 euro (risolta positivamente) ho pagato euro 360,00 potrò dedurli dalle imposte in sede di dichiarazione dei redditi tal che se a giugno dovessi pagare al fisco euro 1.500,00, invece ne pagherò euro 1.140,00 (euro 1.500-360).
IL CREDITO DI IMPOSTA
Del credito di imposta tratta l’articolo 20, primo comma che va’ così letto :” alle parti che corrispondono l’indennità agli Organismi di Mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”.(euro 250) . Il limite di euro 500,00 o 250,00 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile usufruire di un credito di imposta complessivo superiore alle soglie citate.