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Per Controversie .
La Mediazione e Conciliazione.
Prevenzione Cause Giudiziarie

Chi vuole fare valere le Sue ragioni prima di andare dal Giudice deve obbligaroriamente e preventivamente esperire  una  “mediazione” per tentare una  “conciliazione” ! Cosa è?  Quanto costa la mediazione?  Quali vantaggi ha?  

La materia “Mediazione–Conciliazione” se portata avanti con l’aiuto di  esperti professionisti  può fare risparmiare consistenti spese legali e giudiziarie. La Mediazione Conciliazione  trova ampia applicazione nei conflitti relativi ad immobili (in materia di condominio, di compravendita, di mediazione, di  usufrutto, di donazione, di divisione anche ereditaria, di successioni ereditarie, di patti di famiglia, di locazione, di comodato, di affitto di aziende etc.).  

GENESI: Inquadramento normativo 

Il decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 ha previsto  l’istituzione degli Organismi di Mediazioni (OdM ) in cui opera il “mediatore-conciliatore ” allo scopo di alleggerire i Tribunali dai carichi ed arretrati.

La Mediazione-Conciliazione rappresenta un tentativo obbligatorio finalizzato a trovare un accordo fra due o più litiganti al fine di  evitare e prevenire  una  causa civile. Dal 20 marzo 2012  è obbligatoria per le materie sopra indicate   (per le materie non indicate è facoltativa ); ha una durata massima di 4 mesi:  ha natura compositiva se termina con un accordo raggiunto autonomamente dalle  parti o su proposta del mediatore; al contrario il tentativo potrebbe non dare frutti  e confluire in un verbale che dia conto del risultato negativo.

Esemplificando , ROSSI,  prima di  iniziare  una causa ritenendosi danneggiato da BIANCHI deve verificare con la controparte, (e con l’aiuto del conciliatore)  se c’è  la possibilità di un accordo; se l’accordo non si trova, pazienza, ROSSI  potrà attivare  la causa che aveva premeditato senza che il tempo dedicato alla mediazione incida sui termini di prescrizione.

La somma pagata, se la controversia conciliata positivamente verte su un valore inferiore a 50.000 euro verrà praticamente recuperata integralmente in sede di dichiarazione dei redditi deducendola  dalle imposte da pagare.   

All’atto della presentazione della domanda di conciliazione si dovranno depositare i documenti a sostegno delle proprie  ragioni tal che il Mediatore-Conciliatore  possa studiare il fascicolo. L’OdM provvederà a convocare le parti e/o il consulente  e fissare  il luogo e la data dell’incontro per esperire il tentativo bonario.

Nel luogo stabilito per la mediazione le parti troveranno un mediatore-conciliatore che informerà gli utenti sul significato della Mediazione, sui benefici, su come si svolgerà  la procedura, sulla possibilità di abbandonare la seduta in ogni momento, etc,. Pazientemente sentirà le parti congiuntamente e/o separatamente alla ricerca dei punti di contrasto e di quelli di contatto cercando pazientemente di avvicinare i primi ai  secondi. Se le parti si trovassero in difficoltà il conciliatore potrà  formulare una sua proposta che le parti potranno accettare o meno. Insomma la massima libertà di dire, di contraddire, di proporre o interrompere.

Il tutto si concluderà con un verbale positivo (cui bisognerà dare esecuzione) o negativo nel qual caso ogni parte potrà iniziare la causa in Tribunale.

La prassi dimostra che spesso le parti, ben rappresentate, entrano scettiche ed escono soddisfatte: eventuali scuse, leali ammissioni, disponibilità a continuare i rapporti economici sospesi, la possibilità di recuperare le perdite con nuovi affari da gestire insieme, scambio di concessioni e di agevolazioni esterne al caso, compensazioni economiche anche indirette, e altre soluzione “a fantasia“ possono convincere a rivedere atteggiamenti aggressivi ed ostili. Mentre nel giudizio ordinario l’oggetto dello  scontro è quello ed una parte cercherà di primeggiare sull’altra , nella conciliazione si privilegia un accordo finale reciprocamente soddisfacente anche tramite concessioni che nulla hanno a che fare con l’oggetto del contendere.

In ogni caso  se una parte non trovasse soddisfazione  potrà in ogni momento  interrompe ed abbandonare la mediazione conscio che il tempo dedicato al tentativo di conciliazione non viene conteggiato  ai fini prescrizionali ( per schematizzare, è come se  durante la Mc si fermassero le lancette degli orologi)

L’Alto valore aggiunto della conciliazione sta nella soddisfazione che le parti ricevono dall’ascolto, dalla possibilità di spiegare dettagliatamente le proprie ragioni all’altro, ed in particolare dalla segretezza.

Tutto quello che le parti congiuntamente si diranno o separatamente confideranno al Conciliatore non uscirà dalla Camera di Conciliazione né potrà essere mai utilizzato come prova a danno o svantaggio della controparte. Il Conciliatore è fra l’altro espressamente tenuto al segreto professionale e se derogasse  nulla varrebbe quanto da lui rivelato salvo risultare  passibile di sanzioni pesanti anche  penali  per violazione del segreto medesimo.

Le spese (queste spese sono deducibili dall ‘imposta in sede di dichiarazione dei redditi, cosa che rende nella stragrande maggioranza dei casi, ossia fino a 50.000 euro, praticamente gratuita  la mediazione)

Le parti devono anticipare ad inizio del procedimento euro 40 (spese di segreteria che vanno perse) ; dovranno poi pagare le spese di mediazione all’ OdM  liberamente scelto preferito  orientativamente secondo la tabella qui sotto riportata. Queste sono totalmente o  parzialmente recuperabili in sede di dichiarazione dei redditi.

 Valore minimo della lite Valore massimo           Compenso per ciascuna parte

            0                               a       1.000                                  65

 da 1.001                               a       5.000                                130

 da 5.001                               a     10.000                                 240

 da 10.001                             a     25.000                                 360

 da 25.001                             a     50.000                                 600  

 da 50.001                             a    250.000                              1.000

 da 250.001                           a    500.000                              2.000

 da 500.001                           a 2.500.000                               3.800

 da 2.500.001                        a 5.000.000                               5.200

 oltre 5.000.000                     a senza limiti                             9.200

 

Mediazione: agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali spettano sia  a persone fisiche che alle società visto che l’art. 2 del D.lgs 28/2010 cosi’ riporta ”Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.”

Il decreto prevede 3  tipi di agevolazioni:

1–una esenzione completa di tutti gli atti del procedimento dall’imposta di bollo;

2–una esenzione (fino a 50.000 di valore) del verbale di conciliazione dall’imposta di registro;

3–il riconoscimento di un credito di imposta sulle indennità pagate all’Organismo di Conciliazione.

Le prime due agevolazioni sono regolamentate dall’articolo 17 del D.lgs. 28/2010, mentre l’ultima è dettata dal testo dell’articolo 20.

Il punto 1) e 2) si commentano da soli mentre merita un approfondimento il punto 3) che tratta di “credito di imposta” sancendo in fatto che tutto od in o parte di quanto pagato all’OdM è deducibile dall’imposta ( si badi bene dall’imposta e non dall’imponibile) il che sta a significare che “se per una controversia  di 25.000,00 euro  (risolta positivamente) ho pagato  euro 360,00  potrò dedurli dalle imposte in  sede di dichiarazione dei redditi tal che se a giugno dovessi pagare al fisco euro 1.500,00,  invece ne paghero’  euro 1.140,00   (euro 1.500-360).

IL CREDITO DI IMPOSTA

Del credito di imposta tratta l’articolo 20, primo comma che và cosi’ letto :” alle parti che corrispondono l’indennità agli Organismi di Mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00,  In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”.(euro 250) .  Il limite di euro 500,00 o 250,00 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile usufruire di un credito di imposta complessivo superiore alle soglie citate.