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CON LA DONAZIONE SI POSSONO TRASFERIRE BENI E DIRITTI, MA E’ CONVENIENTE FARLO CON IL TESTAMENTO.

Se di preziosi regali possiamo parlare, allora la lista va dagli immobili ai terreni, crediti, denaro, aziende, azioni. Non sono esenti nemmeno i veicoli: vengono ceduti a titolo gratuito automobili, moto e anche barche.

DI COSA SI TRATTA?

Cos’è esattamente la donazione e che cosa comporta? E’ un vero e proprio contratto (accordo fra du e o piu parti…art. 1321 c.c.), con il quale un soggetto (che tecnicamente viene chiamato donante) arricchisce un altro (donatario) a titolo gratuito, cioè senza chiedere niente in cambio: in pratica , è l’atto con cui si regala un bene oppure si stabilisce una prestazione (ad esempio la corresponsione di un vitalizio) o ancora si costituisce un nuovo diritto su un bene (per esempio, l’usufrutto, l’abitazione oppure la servitù) o si libera da un obbligo (come la rinuncia a un credito). La donazione è un atto formale, pubblico, che va formalizzato davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni.

A DIFFERENZA DEL TESTAMENTO, LA DONAZIONE (SALVO ECCEZIONI) NON CONSENTE DI CAMBIARE IDEA.

Nel rispetto della legittima: con la donazione non si possono aggirare le norme che regolano l’istituto della successione. In pratica, la Legge tutela i familiari stretti, prevedendo che a loro spettino quote di patrimonio prestabilite. Mentre nella donazione è necessario l’intervento del Notaio, con relativi costi, se si redige un testamento di proprio pugno cioè olografo non è necessario rivolgersi ad uno studio notarile. Inoltre la donazione, essendo un contratto, non consente di cambiare idea e di tornare sui propri passi, mentre il testamento può essere modificato o riscritto in qualunque momento. Si può richiedere la revoca della donazione, rivolgendosi al giudice, solamente in due casi: per ingratitudine (quando il beneficiario commetta reati gravi nei confronti del donante oppure dei suoi congiunti) o per l’arrivo di figli. La donazione è impugnabile per dieci anni dopo la morte del donante o dopo ventanni dalla data dell’atto, nel caso in cui leda la quota di legittima degli eredi. Se si tratta di un bene immobile, questo implica una difficoltà oggettiva qualora vogliate venderlo o sottoporlo a ipoteca.

EREDI – Quota che per legge spetta agli eredi e non può essere oggetto di donazione

Coniuge:

  • coniuge da solo – 1/2 del patrimonio
  • coniuge con un figlio – 1/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio
  • coniuge con più figli – 1/2 del patrimonio ai figli e 1/4 al coniuge

Solo figli (legittimi o naturali):

  • un figlio – 1/2 del patrimonio al figlio
  • più figli – 2/3 del patrimonio ai figli

Genitori:

  • genitore e coniuge – 1/2 del patrimonio al coniuge e 1/4 ai genitori
  • solo genitori – 1/3 del patrimonio ai genitori

Geom. Bellone Rosario